
Articolo 1 ‑ FONDATORE
1.1 Per volontà dell'Ente Cassa di Risparmio di Firenze è costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, una fondazione denominata "FONDAZIONE RINASCIMENTO DIGITALE ‑ NUOVE TECNOLOGIE PER I BENI CULTURALI".
Articolo 2 ‑ SOSTENITORI
2.1 Possono aderire alla Fondazione, come sostenitori, altre persone fisiche, società, enti e istituzioni pubblici o privati.
2.2 L'ammissione dei soggetti sostenitori è deliberata dal Consiglio Direttivo previo assenso del fondatore.
2.3 I rappresentanti dei sostenitori costituiscono un comitato che è chiamato ad esaminare i bilanci della Fondazione e formulare pareri ed eventuali proposte al Consiglio Direttivo sulla gestione della Fondazione stessa. Il Comitato è convocato dal Presidente della Fondazione.
Articolo 3 ‑ SEDE
3.1 La Fondazione ha sede legale a Firenze, in Via Bufalini n.6.
3.2 La Fondazione potrà istituire altrove, in Italia e all'estero, sedi secondarie, stabili organizzazioni, succursali, uffici, strutture operative e laboratori di ricerca.
Articolo 4 ‑ DURATA
4.1 La Fondazione ha durata illimitata e si estinguerà nei casi e con le modalità previsti dal presente statuto e dalla legge.
Articolo 5 ‑ RICONOSCIMENTO GIURIDICO
5.1 La Fondazione potrà perseguire le proprie finalità su tutto il territorio nazionale e pertanto chiederà allo stato il riconoscimento della personalità giuridica.
Articolo 6 ‑ SCOPI ISTITUZIONALI
6.1 La Fondazione si propone di promuovere l'applicazione, secondo standard di elevata qualità, delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la valorizzazione dei beni culturali, intesi nella loro accezione più vasta, assumendo, anche in collaborazione con altri soggetti, iniziative di ricerca, consulenza, documentazione, promozione, formazione e divulgazione. La Fondazione dedica una speciale attenzione alle problematiche relative alla conservazione delle memorie digitali.
Articolo 7 ‑ ATTIVITÀ
7.1 La Fondazione persegue i propri scopi istituzionali nei diversi settori di applicazione delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la valorizzazione dei beni culturali, archivistici e scientifici, tramite le seguenti attività:
‑ ricerche per la definizione di standard, liste e programmi per la valorizzazione del patrimonio culturale finalizzati allo sviluppo di applicazioni innovative;
‑ formazione e aggiornamento di operatori dei beni culturali;
‑ promozione e diffusione delle tematiche proprie dei settori sopra indicati tramite l'organizzazione e la gestione di eventi pubblici e la pubblicazione di materiale editoriale, anche on line;
‑ servizi di consulenza, progettazione, studio, documentazione, promozione e comunicazione per soggetti pubblici e privati operanti nei settori di intervento della Fondazione.
Articolo 8 ‑ CARATTERE NO PROFIT
8.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e pertanto durante tutta la sua esistenza non potrà distribuire, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
8.2 Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
8.3 Per lo svolgimento dei propri compiti la Fondazione utilizza i contributi erogati dal fondatore e da soggetti pubblici e privati, oltre ai proventi derivanti dalle attività e dai servizi da essa prestati.
Articolo 9 ‑ PATRIMONIO
9.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito:
a) dal fondo di dotazione formato dagli apporti e dalle elargizioni liberali, in denaro o in natura, effettuati dal fondatore, sia in sede di atto costitutivo sia successivamente. Il fondatore, in relazione ai programmi predisposti dagli organi della fondazione, potrà assumere l'impegno di apportare altre risorse finanziarie affinché tali programmi siano realizzabili;
b) da ogni altra risorsa o attività finanziaria da chiunque apportata in momenti successivi per incrementare il patrimonio;
c) dagli accantonamenti fatti a fondi di riserva e dagli avanzi di gestione non destinati allo svolgimento delle attività istituzionali;
d) da tutti i beni mobili ed immobili pervenuti alla Fondazione a qualsiasi titolo e destinati ad incrementare il patrimonio.
Articolo 10 ‑ FONDO DI GESTIONE
10.1 Il fondo di gestione destinato alla realizzazione delle attività della Fondazione è costituito:
a) dai redditi del patrimonio;
b) dai proventi derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse e strumentali;
c) dai contributi e dalle altre risorse finanziarie devoluti alla Fondazione per il suo funzionamento e per l'esercizio della sua attività;
d) dalle erogazioni liberali da chiunque fatte e non destinate a incrementare il patrimonio.
Articolo 11 ‑ ORGANI
11.1 Sono organi della Fondazione:
‑ il Consiglio Direttivo;
‑ il Presidente;
‑ il Segretario della Fondazione;
‑ il Collegio dei Revisori dei Conti;
‑ il Comitato Scientifico.
Articolo 12 ‑ COMPOSIZIONE E NOMINA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
12.1 Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di cinque membri fino ad un massimo di sette.
12.2 I consiglieri sono nominati dal fondatore e restano in carica tre esercizi e possono essere confermati consecutivamente non più di due volte, salvo eccezioni approvate dal fondatore.
12.3 Qualora nel corso del suo mandato un consigliere venga a cessare dalla carica per qualsiasi causa, sarà sostituito da altra persona nominata sempre dal fondatore. Il sostituto resterà in carica fino alla scadenza del mandato del Consigliere sostituito.
Articolo 13 ‑ CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
13.1 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta al Presidente da almeno un terzo dei Consiglieri in carica o dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
13.2 La convocazione può essere fatta mediante avviso trasmesso a mezzo lettera raccomandata oppure per fax o posta elettronica almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza tale termine e' ridotto a tre giorni.
13.3 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide, anche in assenza di formale convocazione, quando intervengano tutti i consiglieri in carica.
13.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno e precisamente: entro il mese di novembre, per l'esame e l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività relativo all'esercizio successivo; entro il mese di marzo, per l'esame e l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.
13.5 In sede preventiva il Consiglio fissa le direttive di ordine programmatico, il programma di attività e il budget finanziario.
Articolo 14 ‑ FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
14.1 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente. Qualora entrambi siano assenti la presidenza sarà assunta dal Consigliere più anziano di età.
14.2 Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano, senza diritto di voto, il Segretario della Fondazione, che svolge anche la funzione di segretario della riunione, e i membri del Collegio dei Revisori dei Conti. Quando lo riterrà opportuno, il Presidente potrà far intervenire alle riunioni i membri del Comitato Scientifico nonché altri esperti.
14.3 Di ogni adunanza del Consiglio verrà redatto a cura del Segretario il verbale, da trascrivere nell'apposito libro e quindi firmato dal Presidente e dallo stesso Segretario.
Articolo 15 ‑ MAGGIORANZE
15.1 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono regolarmente costituite con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti, salvo che lo statuto non richieda maggioranze qualificate. Ogni consigliere ha diritto ad un voto ed in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.
Articolo 16 ‑ RIUNIONI DEL CONSIGLIO IN VIDEO E TELE CONFERENZA
16.1 È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano con il sistema della videoconferenza o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti, compresi i revisori dei conti, possano essere identificati dal Presidente e sia ad essi consentito di discutere ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione. Verificandosi questi presupposti, il Consiglio Direttivo s'intende tenuto nel luogo ove si trova il Presidente dell'adunanza insieme al Segretario. Nel verbale della riunione dovrà essere fatta menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i consiglieri lontani e di come essi hanno espresso il voto.
Articolo 17 ‑ POTERI DI GESTIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
17.1 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione in ordine al perseguimento degli scopi istituzionali ed alla gestione delle attività della Fondazione, ivi inclusa la gestione e l'impiego delle risorse finanziarie.
17.2 Il Consiglio Direttivo pertanto provvede:
‑ a predisporre e approvare i programmi della Fondazione, fissando gli indirizzi generali da osservare nello svolgimento delle attività istituzionali;
‑ a nominare il Segretario Generale della Fondazione e a stabilirne gli emolumenti;
‑ a nominare, nel caso in cui venga ravvisata la opportunità o necessità, un Direttore scientifico stabilendo il suo compenso;
‑ a determinare eventuali compensi ai componenti del Comitato Scientifico;
‑ ad affidare incarichi e consulenze a soggetti qualificati per le attività della Fondazione;
‑ a redigere ed approvare regolamenti interni per disciplinare l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e dei servizi della Fondazione;
‑ ad approvare i bilanci preventivi e consuntivi predisposti dal Segretario;
‑ a prevedere nello stato patrimoniale del bilancio l'iscrizione della posta concernente il fondo di dotazione e le sue successive variazioni;
‑ ad accettare la partecipazione di nuovi soggetti sostenitori, previo assenso del fondatore;
‑ a deliberare in merito all'accettazione di lasciti, eredità, donazioni ed altre elargizioni liberali nonché all'alienazione di beni mobili ed immobili di proprietà della Fondazione quando questi non risultino più necessari all'esercizio dell'attività istituzionale;
‑ a deliberare, con la maggioranza di almeno i tre quarti dei Consiglieri in carica e previa autorizzazione del fondatore, le eventuali modifiche da apportare allo statuto e da sottoporre all'approvazione dell'Autorità Governativa;
‑ a delegare al Segretario o a uno dei suoi membri i poteri relativi alla gestione corrente ed ordinaria della Fondazione;
‑ qualora ne ravvisi i presupposti, a dichiarare, con la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri in carica e con il parere favorevole del fondatore, l'esistenza di cause di estinzione o scioglimento della Fondazione, provvedendo alla devoluzione del patrimonio secondo quanto previsto dal presente statuto e dalla legge.
17.3 Qualora lo ritenga opportuno, il fondatore può stabilire un eventuale compenso per l'opera prestata dai membri del Consiglio Direttivo e/o dal Presidente.
Articolo 18 ‑ PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE
18.1 Il Consiglio Direttivo nomina tra i propri membri il Presidente ed un Vice Presidente i quali resteranno in carica per la stessa durata del Consiglio.
18.2 Per la prima volta il Presidente e il Vice Presidente saranno nominati dal fondatore con l'atto costitutivo.
18.3 Il Presidente sovrintende all'andamento della Fondazione, coordina l'attività dei vari organi, vigila sul corretto funzionamento della Fondazione e sulla realizzazione degli scopi istituzionali, esercita i poteri a lui delegati dal Consiglio e cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo.
18.4 In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni verranno svolte dal Vice Presidente. In assenza o impedimento di entrambi la Presidenza è affidata al Consigliere più anziano di età secondo quanto previsto dal precedente art.14.
Articolo 19 ‑ RAPPRESENTANZA LEGALE
19.1 Il Presidente è investito della rappresentanza legale della Fondazione e dell'uso della firma e potrà conferire procure speciali per il compimento di determinati atti anche a favore di persone estranee alla Fondazione.
19.2 Per determinati atti rientranti nella gestione ordinaria corrente, il Consiglio Direttivo potrà conferire deleghe amministrative al Presidente, al Vice Presidente e a singoli Consiglieri.
Articolo 20 ‑ SEGRETARIO DELLA FONDAZIONE
20.1 Il Segretario della Fondazione è nominato dal Consiglio Direttivo e resta in carica per il periodo di tempo fissato dal Consiglio. Per la prima volta il Segretario Generale è nominato dal Fondatore con l'Atto Costitutivo.
20.2 Il Segretario della Fondazione:
‑ predispone i bilanci preventivi e consuntivi della Fondazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
‑ propone all'approvazione del Consiglio Direttivo i programmi delle attività scientifiche e di ricerca della Fondazione, elaborati d'intesa con l'eventuale Direttore scientifico e tenuto conto delle indicazioni del Comitato Scientifico;
‑ dà attuazione, secondo le direttive date dal Presidente, alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
‑ è responsabile della struttura organizzativa e dirige e coordina il personale e le attività della Fondazione;
‑ sovrintende a tutte le attività di pianificazione, amministrative, contabili e fiscali della Fondazione;
‑ sovrintende alla custodia e manutenzione ordinaria dei beni appartenenti alla Fondazione;
‑ svolge tutte le altre mansioni a lui attribuite dal Consiglio Direttivo e dal Presidente.
20.3 Per il compimento degli atti di sua competenza è investito dei poteri di firma.
Articolo 21 ‑ COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
21.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati dal fondatore.
21.2 Il Collegio dei Revisori dei Conti:
‑ partecipa a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo;
‑ controlla la gestione finanziaria della Fondazione;
‑ accerta la tenuta delle scritture contabili;
‑ effettua periodiche verifiche di cassa;
‑ redige la relazione che accompagna il bilancio di esercizio.
21.3 I Revisori dei Conti sono scelti tra professionisti ed esperti in materia economica, finanziaria e giuridica. Il Collegio nella sua prima riunione nomina il Presidente.
21.4 I Revisori dei Conti restano in carica per tre esercizi e possono essere riconfermati.
Articolo 22 ‑ COMITATO SCIENTIFICO ‑ DIRETTORE SCIENTIFICO
22.1 Il Comitato Scientifico è composto fino ad un massimo di quindici membri, nominati dal Consiglio Direttivo e per la prima volta dall'ente fondatore anche successivamente all'atto costitutivo.
22.2 I membri del Comitato durano in carica tre anni e possono essere rinnovati. Essi sono scelti tra esponenti qualificati del mondo scientifico e culturale, che abbiano una particolare competenza ed esperienza in materia di applicazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione ai beni e alle attività culturali.
22.3 Il Comitato svolge funzioni consultive ed ha il compito di:
‑ formulare proposte e progetti per iniziative inerenti ai programmi della Fondazione, della cui attività definisce le linee guida;
‑ esprimere valutazioni e pareri sulle strategie e sui programmi della Fondazione.
22.4 Il coordinatore del Comitato scientifico, scelto fra i suoi componenti, è nominato dal fondatore.
22.5 Il Comitato è convocato dal coordinatore quando lo ritenga opportuno ovvero su richiesta del Presidente del Consiglio Direttivo che è invitato a partecipare alle riunioni del Comitato Scientifico. Alle riunioni del Comitato partecipa anche il Segretario della Fondazione.
Il coordinatore nomina un segretario che redige i verbali ed esplica le funzioni di segreteria per il Comitato stesso.
22.6 Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno o necessario, più nominare un Direttore Scientifico per organizzare, promuovere e coordinare le attività scientifiche della Fondazione, curando in particolare le relazioni con gli Enti e con le Istituzioni che collaborano all'attuazione dei programmi scientifici e di ricerca della Fondazione. All'atto della nomina il Consiglio potrà meglio determinare le mansioni, i compiti ed i poteri del Direttore Scientifico
Articolo 23 ‑ ESERCIZI E BILANCIO
23.1 Gli esercizi della Fondazione hanno inizio il 1 gennaio e si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre dell'anno in cui la Fondazione avrà conseguito il riconoscimento della personalità giuridica.
23.2 Al termine di ogni esercizio sarà approvato dal Consiglio Direttivo il bilancio formato dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione.
23.3 Prima della sua approvazione il bilancio dovrà essere trasmesso al fondatore e al Collegio dei Revisori dei Conti i quali potranno chiedere chiarimenti e precisazioni nonché formulare osservazioni e suggerimenti da comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Revisori dei Conti redigerà apposita relazione per illustrare il bilancio esprimendo il proprio parere sull'approvazione.
Articolo 24 ‑ DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
24.1 In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuato dopo la liquidazione sarà devoluto a favore di altri enti che perseguono finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, secondo quanto stabilirà il fondatore Ente Cassa di Risparmio di Firenze.
Articolo 25 ‑ RINVIO
25.1 Per quant’altro non previsto dal presente statuto, la Fondazione è disciplinata dalle norme del Codice Civile in materia di persone giuridiche private, nonché dalle altre nome di legge riguardanti le fondazioni e più in generale le organizzazioni no profit.